Attenzione: scadenze superbonus 110% e degli altri bonus edilizi - agg. 03/10/2022
Dopo l’introduzione della normativa antifrode per ottenere le agevolazioni fiscali quali il Bonus Ristrutturazione, l’Ecobonus, il Bonus Facciate ed il Superbonus 110% si sono moltiplicati i documenti da produrre e tenere a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per i controlli. A seguito dei diversi correttivi poi si sono moltiplicate le date fondamentali da tenere in considerazione per non incorrere in errori. Con la presente informativa si intende illustrare il quadro delle scadenze relativamente al superbonus 110% ed agli altri bonus edilizi.
- Il superbonus 110% terminerà il 31.12.2022 per le unifamiliari e gli immobili indipendenti con accesso autonomo. È terminato, invece, il 30.06.2022 per chi non è riuscito a raggiungere il 30% dei lavori entro il 30.09.2022: per i pagamenti effettuati dal 1.01.2023 non sarà possibile avere l’agevolazione del 110%, ma spetteranno comunque i bonus minori. Sarà consentito in ogni caso completare lavori relativi a opere già pagate nel corso del 2022
- Condominio - Il superbonus per il condominio scade il 31.12.2023. Dal 2024 inizierà la riduzione: 70% nel 2024 e 65% nel 2025. I 15 mesi ancora a disposizione, però, potrebbero essere pochi. Serve, infatti, tempo per le assemblee di condominio e dovranno essere messe in conto le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali.
- Soa - Scatta dal 1.01.2023 (con un periodo transitorio di 6 mesi) il nuovo obbligo di attestazione Soa per le imprese negli appalti per l’esecuzione di lavori che accedono ai bonus casa di importo superiore a € 516.000. Fino al 30.06.2023 sarà sufficiente avere un contratto con una società di attestazione finalizzato all’ottenimento della Soa. Da luglio servirà, invece, l’attestazione vera e propria. Chiudendo il cantiere entro la fine del 2022 non si ricade nel perimetro del nuovo obbligo
- Bonus facciate - Il 31.12.2022 scadrà il bonus facciate, sia nella versione di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sia per gli interventi influenti dal punto di vista termico o su più del 10% dell’intonaco. Come per tutti bonus edili, scadrà il periodo entro cui effettuare i pagamenti del 60%, mentre i lavori potranno terminare anche successivamente. Già con la riduzione del bonus facciate dal 90% al 60% nel 2022 molti contribuenti hanno abbandonato questa agevolazione, preferendo l’ecobonus del 65% (in alcuni casi al 70-75% per le parti comuni), che scadrà nel 2024.
- Barriere architettoniche - Scadrà il 31.12.2022 la detrazione Irpef o Ires del 75% sull’ammontare complessivo delle spese sostenute dal 1.01.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Dal 1.01.2023, quindi, venendo meno questa agevolazione, le spese per la rimozione delle barriere saranno agevolabili solo con il bonus casa del 50% oppure, per i condomìni e i proprietari unici, con il superbonus del 110%, come intervento trainato.
- Cessione del credito - I soggetti passivi dell’Ires e i titolari di partita Iva, che presenteranno la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022 (quindi, non quelli che hanno un diverso termine per la dichiarazione), potranno inviare alle Entrate entro il 15.10.2022 la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per i crediti relativi a spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020.
- Bonus mobili - Cambiamenti in arrivo anche per il bonus mobili, la detrazione Irpef del 50%, che deve essere agganciata a un lavoro di ristrutturazione edilizia, agevolato anch’esso al 50%. Da gennaio 2023, il limite massimo della spesa del bonus mobili passerà da € 10.000 del 2022 a € 5.000. Il limite di € 5.000 è confermato anche per il 2024. Il limite era pari a € 16.000 per gli acquisti effettuati nel corso del 2021.
- Sismabonus - Temine in scadenza anche per il sismabonus acquisti: ci sarà ancora l’agevolazione al 110% per i rogiti stipulati entro il 31.12.2022 che rispettino alcune condizioni: tra queste, sarà necessario avere sottoscritto un contratto preliminare di vendita entro il 30.06.2022 e avere versato acconti tramite sconto in fattura. Dal 1.01.2023 ci sarà, comunque, a disposizione la detrazione al 75% e al 85%.
Fin dall’introduzione delle norme di cui al D.L. 34/2020 lo Studio Colle & Associati Srl Stp segue in collaborazione con importanti Studi Tecnici sia in Toscana che fuori regione le pratiche per l’ottenimento del visto di conformità finalizzato alla maturazione dei crediti legati all’esecuzione di lavori in ambito edilizio, come anche le pratiche per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Contattaci per capire se hai fatto tutto quello che dovevi per fruire dei bonus, il nostro studio si può occupare di tutto l’iter, dall’analisi della fattibilità con il cliente fino al alle procedure per il recupero del credito d’imposta o della cessione del credito a terzi e/o a istituti di credito ed intermediari.
***
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito,
Colle & Associati