modalità di pagamento delle spese per interventi con superbonus - agg. 25/07/2022
Nella circolare n. 24/E/2020 è stato precisato che, ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di paga-mento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
ESERCENTI ATTIVITÀ DÌ IMPRESA
- L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti eser-centi attività d’impresa (cfr. art. 6, c. 1, lett. e) del decreto “Requisiti”).
SCONTO PARZIALE
- Nel caso in cui il contribuente eserciti l’opzione per lo “sconto in fattura” non è ovvia-mente necessario effettuare alcun pagamento tranne nell’ipotesi in cui il fornitore ap-plichi uno sconto “parziale”. In tale ultimo caso, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto, deve essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra elencate.
CESSIONE DEL CREDITO
- Non è necessario effettuare alcun pagamento anche nell’ipotesi in cui il fornitore acqui-sisca dal contribuente il credito corrispondente alla detrazione spettante a quest’ultimo in quanto, in tal caso, si attua una sorta di “compensazione finanziaria” tra il corrispettivo dovuto dal contribuente ed il credito corrispondente alla detrazione spettante “ceduto” al fornitore in luogo del predetto corrispettivo.
- Resta fermo, tuttavia, che - in tutti i casi in cui (rientrando tale scelta nell’ambito dell’au-tonomia negoziale delle parti) non ci si dovesse accordare per la cessione totale del cre-dito - la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispet-tivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.
VISTO DI CONFORMITÀ
- Come noto, anche ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla de-trazione d’imposta.
- A tal fine, il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto, tra l’altro, a verificare l’avvenuto pagamento delle spese agevolate che danno diritto alla detra-zione.
- Pertanto, nell’ipotesi di assenza di pagamento a fronte dell’opzione per lo sconto in fattura non è, ovviamente, necessaria tale verifica.
Fin dall’introduzione delle norme di cui al D.L. 34/2020 lo Studio Colle & Associati Srl Stp segue in collaborazione con importanti Studi Tecnici sia in Toscana che fuori regione le pratiche per l’ottenimento del visto di conformità finalizzato alla maturazione dei crediti legati all’esecuzione di lavori in ambito edilizio, come anche le pratiche per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Contattaci per capire se hai fatto tutto quello che dovevi per fruire dei bonus, il nostro studio si può occupare di tutto l’iter, dall’analisi della fattibilità con il cliente fino alle procedure per il recupero del credito d’imposta o della cessione del credito a terzi e/o a istituti di credito ed intermediari.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito,
Colle & Associati